Permesso per lutto: a chi spetta e come si richiede

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La morte di un familiare o di una persona cara è uno dei traumi più profondi che un uomo possa subire durante la propria esistenza. Sebbene ritornare – nel più breve tempo possibile – alla normalità e alla routine di tutti i giorni possa sembrare una concreta forma di evasione dal dolore, le circostanze luttuose impongono momenti di riflessione e di vicinanza alla persone colpite dall’evento nefasto.

In simili circostanze assentarsi dal lavoro per il disbrigo delle pratiche necessarie per un funerale, per molti, diventa necessario ma al tempo stesso una chimera e un grande punto interrogativo. Cosa chiedere? Permesso di lutto, ferie o congedo?

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In merito la legge è chiara e stabilisce che ogni persona con contratto di lavoro dipendente ha diritto a richiedere un permesso per lutto retribuito in funzione del rapporto di parentela con il defunto.

Permesso per lutto: cos’è

L’articolo 4 della legge n. 53 dell’8 marzo del 2000 riguardante le “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” disciplina e prevede che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”.

Alla luce di quanto stabilito dalla normativa, dunque, occorre tenere presente che i giorni spettanti per lutto:

  • Si riferiscono a giornate lavorative e non comprendono i giorni festivi e il sabato;
  • Devono essere fruiti entro 7 giorni dal decesso (anche non consecutivamente);
  • Rimangono ugualmente pari a 3 anche se durante l’anno si verifica più di un decesso familiare.

Vale la pena rammentare che sussistono particolari contratti collettivi validi per alcune categorie di lavoratori, che disciplinano diversamente (generalmente con condizioni più favorevoli) le regole generali stabilite dall’articolo in oggetto.

A chi spetta il permesso per lutto e quando viene concesso

Il permesso retribuito per lutto spetta a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati (anche con contratto a tempo determinato) in caso di decesso del coniuge (anche se legalmente separato), del compagno/a (civilmente riconosciuto), di un parente entro il 2° grado in linea retta o collaterale (non necessariamente convivente) e dei soggetti comunque appartenenti al nucleo familiare.

In altre parole il suddetto permesso retribuito viene accordato se la dipartita riguarda:

  • Figli;
  • Genitori;
  • Nipoti (figli dei figli);
  • Nonni;
  • Fratelli e sorelle.

Sono esclusi quindi legami familiari quali:

  • Zii;
  • Suoceri;
  • Generi e nuore;
  • Bisnonni;
  • Nipoti (figli di fratelli o sorelle).

A titolo di esempio, non è quindi possibile usufruire di permessi per lutto per la morte dello zio o dei suoceri. In queste circostanze, invece, può essere richiesto un permesso non retribuito.

I soggetti esclusi dall’area della subordinazione come tirocinanti e collaboratori coordinati e continuativi non hanno diritto a richiedere questa tipologia di permesso e devono optare per altre forme di congedo.

Come si richiede il permesso per lutto

Al verificarsi dell’evento luttuoso – nel pieno rispetto delle norme e dei vincoli stabiliti dall’articolo 4 della legge n. 53/2000 – coloro i quali decidono di avvalersi del permesso per lutto devono comunicare alacremente al proprio datore di lavoro o all’azienda l’accaduto facendone opportuna richiesta entro e non oltre una settimana dal decesso. Nell’istanza si dovranno specificare i giorni di permesso di cui si intende usufruire per espletare questioni burocratiche o per ricevere e dare sostegno e conforto alla famiglia.

Una volta rientrato a lavoro, inoltre, il lavoratore o la lavoratrice deve consegnare al titolare la documentazione che attesti il decesso del parente allegando un’autocertificazione o un certificato di morte rilasciato dal Comune di pertinenza.

Effetti sulla retribuzione

Come specificato dal legislatore, il permesso per lutto è retribuito ragion per cui il dipendete ha diritto a percepire dal proprio datore di lavoro la stessa retribuzione contemplata per normali giornate feriali, pur non ricoprendo la propria occupazione. Gli stessi 3 giorni, inoltre, sono proficui per la maturazione di ferie, permessi, anzianità di servizio, mensilità aggiuntive e TFR.

Permesso per lutto e ferie

Se la perdita del familiare si verifica in coincidenza con un periodo di riposo o di vacanza si applica il principio di effettività delle ferie attestato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Ciò si traduce in una sospensione delle ferie in favore del godimento dei giorni di permesso che per quanto detto non verranno considerati nel computo complessivo dei giorni di congedo utili al lavoratore.

Permesso per lutto e contratti collettivi

Rispetto alle regole generali in materia lavorativa e previdenziale disciplinate dall’art. 4, i contratti collettivi possono dettare condizioni di maggior favore sia per quanto concerne il numero di giorni di permesso spettanti sia per quanto riguarda i casi (intesi come rapporti di parentela) in cui è possibile farne richiesta. Quanto detto è espressamente regolamentato dal decreto di attuazione n. 278/2000.

A titolo di esempio:

  • Il CCNL Alimentari – Industria riconosce 4 giorni di permesso retribuito per evento luttuoso (e non su base annua) che colpisce un parente entro il 2° grado;
  • Il CCNL Pulizia riconosce 3 giorni di permesso retribuito per qualsiasi decesso familiare. Il numero di giorni è estendibile a 5 (3 dei quali retribuiti) qualora il funerale fosse al di là dei confini provinciali;
  • Il CCNL scuole concede 3 giorni di permesso retribuito (fruibili anche in modo non continuativo) per ogni singolo evento luttuoso riguardante parenti entro il 2° grado che avviene durante l’anno scolastico. Altresì non è stabilito un limite temporale entro cui poterli utilizzare.
  • Il CCNL di Agenzie fiscali, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università, Sanità pubblica, Ricerca, Enti pubblici non economici, Regioni e autonomie locali, Accademie e conservatori, stabiliscono 3 giorni di permesso retribuito (fruibili solo consecutivamente, festività comprese) per ogni evento luttuoso che riguardi anche affini di primo grado. Fanno eccezione i dipendenti del comparto regioni ed enti locali i quali possono fare richiesta di permesso anche in caso di decesso di affini di secondo grado (cognati).